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Complicanza medica, consenso informato e diritto all’autodeterminazione. La Responsabilità Sanitaria nel 2019

In un solo giorno depositate 10 sentenze per malpractice sanitaria da pazienti danneggiati durante le cure.

Avv. Chiarini: “Giuridicamente, il concetto medico di “complicanza” è privo di rilievo. Importante valutare se il paziente sia stato realmente informato e avesse compreso quanto veniva detto, prima della cura”

Lo scorso 11 novembre, in una sola giornata, sono state depositate in Cassazione dieci diverse sentenze per malpractice sanitaria. Dieci persone che, entrate presso una struttura sanitaria per curare una patologia, o a seguito di un incidente, ne sono uscite con delle lesioni permanenti, causate da effetti collaterali provocati proprio dalle cure che avevano ricevuto, per poter stare meglio.

Si stima che, nel mondo cosiddetto Occidentale, 1 paziente su 10 riporti danni permanenti alla salute, talvolta anche invalidanti, a seguito di un ricovero presso una clinica o un ospedale. Questi episodi spesso potevano essere evitati, se i sanitari avessero prestato maggiore attenzione o avessero rispettato alla lettera tutte le procedure, a volte, purtroppo, non potevano essere in alcun modo previste.

Iniziamo subito con il ribadire che il concetto medico di complicanza è privo di qualsiasi rilievo sul piano giuridico. Questo vuol dire che alla struttura sanitaria e ai medici coinvolti, spetta l’onere di dimostrare di aver svolto il proprio lavoro nel migliore dei modi, e di aver fatto tutto il possibile per garantire il buon esito dell’intervento ed evitare che si presentassero complicazioni. – Spiega l’Avvocato Gabriele Chiarini, esperto in malpractice sanitaria. – A questo punto, soprattutto in caso di cure ad alto rischio e interventi complessi, entra in gioco un altro elemento: il consenso informato. I medici hanno l’obbligo di informare il paziente, con un linguaggio che egli possa comprendere. Solo dopo questi potrà decidere di dare o negare il proprio consenso. Si tratta di un aspetto fondamentale, soprattutto in caso di disputa per malpractice sanitaria, poiché offre al paziente gli strumenti per affermare due suoi importanti diritti, quello alla salute e quello all’autodeterminazione. Ne consegue, come è facilmente intuibile, che, in caso di risarcimento, l’importo finale sarà fortemente influenzato da questo aspetto. Grava sul paziente l’onere di provare che, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento sanitario. La prova, ad ogni modo, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il fatto notorio, le massime di comune esperienza, nonché le presunzioni.”.

In caso di accertata condotta colposa e omessa e/o insufficiente informazione da parte dei sanitari nei confronti del paziente, il risarcimento sarà così valutato

  • Se il paziente, dopo essere stato correttamente informato, avesse comunque acconsentito all’intervento, il risarcimento sarà limitato al danno alla salute;
  • Se, invece, a seguito di una corretta informazione, non avrebbe dato il proprio consenso, il risarcimento comprenderà sia il danno alla salute, sia il danno da lesione del “diritto all’autodeterminazione”.

Diverso è il caso in cui le indagini di rito abbiano dimostrato una condotta non colposa, ma non si sia rispettato l’obbligo di informare adeguatamente il paziente:

  • Se risulta che questi, se fosse stato correttamente informato, avrebbe negato il consenso il risarcimento comprenderà il danno da lesione del “diritto all’autodeterminazione” e l’eventuale danno alla salute “differenziale” (tra lo stato conseguente all’intervento e quello preesistente);
  • Se la cura ricevuta non ha causato danni alla salute del paziente, ma gli ha impedito indagini diagnostiche più accurate e/o attendibili, allora sarà risarcibile il danno da lesione del “diritto all’autodeterminazione”, in termini di contrazione della libertà personale e di sofferenza soggettiva provata dal paziente;
  • Infine, se si dimostra che la cura non ha causato danni e che il paziente, anche se adeguatamente informato, avrebbe comunque acconsentito, nessun risarcimento sarà dovuto. 

Per approfondire le 10 sentenze di malpractice sanitaria depositate in cassazione l’11 novembre 2019, e ulteriori approfondimenti sul tema della responsabilità sanitaria e il risarcimento del danno, si rimanda a: https://www.chiarini.com/responsabilita-sanitaria-2019-10-sentenze-cassazione-san-martino/