giovanni franchi avvocato ufficio stampa

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maggio

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Risparmiatori azzerati: anche gli obbligazionisti e gli acquirenti dal “mercato secondario” hanno diritto al rimborso totale.

Ed essendo stati riconosciuti come “consumatori” dalla Cassazione, potete avere il rito abbreviato.

Tre ottimi motivi per non rinunciare ai risparmi persi a causa del decreto Salvabanche.

Si rincorrono in questi giorni le notizie più diverse rispetto ai “risparmiatori azzerati” ed il Decreto Salvabanche. Occorre fare chiarezza, per questo in merito è intervenuto l’Avv. Giovanni Franchi di Parma, già protagonista in diverse sentenze favorevoli ai risparmiatori azzerati.

Ecco allora 3 buoni motivi per i quali non bisogna rinunciare ai propri risparmi:

  1. E’ appena uscita una sentenza di Cassazione fondamentale per gli azionisti azzerati di Cassa di Risparmio di Ferrara, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche , Banca popolare di Bari: sono consumatori e quindi possono fare causa nella propria città e chiedere il rito abbreviato.
  2. Gli obbligazionisti che hanno comprato titoli di queste banche e da altre banche o da promotori finanziari, hanno anch’essi diritto a rimborso del capitale più gli interessi, se , come in molti casi già riscontrati dai documenti, vi sono irregolarità che possono invalidare la transazione sulla base  delle norme del Testo Unico Finanziario
  3. Il Decreto che regola il rimborso parziale degli obbligazionisti Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Etruria, Carichieti e Banca Marche è incostituzionale sulla base dell’Art. 3 – che stabilisce l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge  e dell’Art. 47- che tutela il risparmio in ogni sua forma.

Ecco spiegati i 3 punti nel dettaglio:

  1. Salvo uno dei diritti fondamentali del consumatore/risparmiatore: fare causa nel tribunale della propria città, anche quando diviene socio-azionista di una banca tramite una transazione finanziaria. Il coraggio di una piccola risparmiatrice, assistita dall’avvocato Giovanni Franchi di Parma, salva uno dei diritti fondamentali del consumatore/risparmiatore: fare causa nel tribunale della propria città, anche quando diviene socio-azionista di una banca tramite una transazione finanziaria. La tesi del Tribunale di Ferrara che aveva indicato come sede competente la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, si sarebbe fatalmente scontrata con il diritto dei consumatori ad avere come sede esclusiva e inderogabile il “ Foro del consumatore”, vale a dire il Tribunale della città di residenza o, a loro scelta, la città dove ha sede l’Istituto che è stato intermediario della transazione finanziaria. Gli acquirenti di azioni correvano il rischio, senza precedenti di dover rivolgersi per avere giustizia alle Sezioni specializzate in materia di impresa, sovraccariche di controversie e situate, in relazione alle Corti d’Appello, nei capoluoghi regionali. “Deriva da questa sentenza- dichiara l’avvocato Giovanni Franchi di Parma  che l’acquisto di azioni basata su contratto di intermediazione, è sempre soggetto al Foro del consumatore, il che significa che è salvo a tutti gli effetti il principio che permette ai risparmiatori di fare causa nella città dove risiedono o dove ha sede l’Istituto che è stato intermediario della transazione finanziaria. Altra cosa fondamentale: se fosse stato competente il Tribunale delle Imprese, che è organo collegiale,  non sarebbe stato più possibile utilizzare il procedimento  abbreviato ( vale a dire più veloce) come quello disciplinato dall’art. il 702bis CPC, che presuppone un giudice unico e non un collegio giudicante. E questo, unito al sovraccarico di cause in essere presso questi Collegi, avrebbe comportato tempi lunghissimi per l’ottenimento di una sentenza. Sentenza che – ora questa pronuncia della Suprema Corte l’ha reso chiaro-  rischiava di essere poi impugnata dalla controparte per incompetenza funzionale del Foro che l’aveva emessa. Un rischio che corrono coloro che, senza aver atteso gli esiti di questo ricorso in Cassazione, abbiano nel frattempo indirizzato  i risparmiatori azionisti  a  eleggere il Tribunale delle Imprese come foro giudicante per le loro cause. “
  2. Gli obbligazionisti che hanno comprato titoli  Cassa di Risparmio di Ferrara, , Banca Etruria, Carichieti e Banca Marche, non direttamente dalle banche emittenti, bensì dal cosidetto “mercato secondario” (  da altre banche o da promotori finanziari), contrariamente a quanto è stato detto da alcune fonti,  hanno anch’essi diritto al parziale rimborso del capitale, se , come in molti casi già riscontrati dai documenti, vi sono irregolarità che possono invalidare la transazione sulla base  delle norme del Testo Unico Finanziario. Questi risparmiatori traditi possono scegliere se fare causa alla banca emettitrice del titolo acquistato oppure a quella che glielo ha venduto. E se dalla prima causa non dovessero ottenere il ristoro completo del danno, possono citare, in una seconda causa l’altra banca chiedendo il resto del rimborso del danno patrimoniale subito.
  3. Il Decreto che regola il rimborso parziale degli obbligazionisti è incostituzionale sulla base di ben due articoli della Costituzione Italiana: l’Art. 3, che stabilisce l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge  e l’Art. 47, che tutela il risparmio in ogni sua forma. Le obbligazioni, tra l’altro non potevano – per la loro natura di titoli ad alto rischio- venire proposti in acquisto ai risparmiatori, bensì unicamente a gruppi finanziari e investitori professionisti. “Tutti coloro che, in veste di risparmiatori,  hanno acquistato obbligazioni di Cassa di Risparmio di Ferrara,  Banca Etruria, Carichieti e Banca Marche,  vedendo così sfumare i propri risparmi” dichiara l’avvocato Giovanni Franchi “dovrebbero, a prescindere da distinguo e criteri espressi dal Decreto n. 59/16, convertito dalla legge n. 119/16, affrettarsi ad aderire alla richiesta di rimborso dell’80% entro il nuovo termine del 31 maggio. C’è da aspettarsi che chi non rientra nei parametri riceverà risposta negativa scritta e  sarà proprio impugnando questa che si potrà portare, tramite una causa civile, la questione all’attenzione della Corte Costituzionale per domandarle di pronunciarsi per l’incostituzionalità dell’ingiusta esclusione, ai fini di ottenere una riforma del Decreto indirizzata al rimborso di tutti gli aventi diritto che, in base ai già citati Art.3 e Art.47 della Costituzione sono tutti i cittadini danneggiati patrimonialmente dalla banche che hanno violato la norma che rende illegale vendere obbligazioni alla clientela cosiddetta “retail”, vale a dire a semplici risparmiatori, grandi o piccoli che siano i capitali da loro investiti.”
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Risparmiatori azzerati: anche gli obbligazionisti e gli acquirenti dal “mercato secondario” hanno diritto al rimborso totale.
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Risparmiatori azzerati: anche gli obbligazionisti e gli acquirenti dal “mercato secondario” hanno diritto al rimborso totale.
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Si rincorrono in questi giorni le notizie più diverse rispetto ai “risparmiatori azzerati” ed il Decreto Salvabanche. Occorre fare chiarezza.
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