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aprile
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Le Poste devono riconoscere gli interessi maturati precedentemente alla decisione di riduzione degli stessi per il Decreto Ministeriale.
Nonostante la loro riduzione e una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione favorevole alle Poste, i possessori di Buoni Postali possono ancora ottenere, sia pure in minima parte, il tasso d’interesse riportato sul buono.
Un’altra lampo vittoria di Konsumer e del suo avvocato Giovanni Franchi in materia di risparmio tradito.
Con ordinanza pubblicata l’8.4.19, ed ottenuta dopo solo tre mesi dalla presentazione del ricorso, a dispetto della tanto paventata durata dei processi, il Tribunale di Parma ha condannato Poste Italiane s.p.a. a restituire, sia pure in minima parte, a due possessori di un Buono Postale di £. 5.0000.000 Serie P/O n. 000076 emesso il 24.5.85 gli interessi che erano stati promessi, ma non pagati al momento della riscossione del titolo.
Si leggeva, infatti, sul retro dello stesso che, dopo vent’anni il capitale avrebbe dovuto essere di £. 66.652.515. Dal ventesimo fino al trentesimo – nel qual caso la riscossione è avvenuta dopo 28 anni – a quella somma avrebbero dovuto aggiungersi £. 1.777-400 per ogni successivo bimestre. Visto che nel caso nostro i bimestri sono stati 56, all’importo di cui si è detto (£. 66.652.515) andavano sommati £. 99.534.400, così da arrivare a £.166.186.915, pari a € 85.829,37.
Ai risparmiatori sono stati, invece, versarti solo € 37.062,37 sulla base si un decreto ministeriale, il d.m. 13/6/1986, che ha sensibilmente ridotto gli interessi dovuti ai possessori dei Buoni Postali. E dopo diverse sentenze della Cassazioni favorevoli a questi ultimi, ne è uscita una recentissima delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la n. 3963/19, la quale ha statuito che non può negarsi efficacia al menzionato decreto ministeriale.
Sembrava che per i possessori di Buoni Postali non ci fosse più nulla da fare e che gli stessi si dovessero accontentare dei nuovi interessi, nonostante quanto riportato sul retro de Buono e promesso da Poste Italiane.
Ma non è stato così. Il Tribunale di Parma, in seguito a un ricorso presentato dall’avv. Giovanni Franchi, Presidente di Konsumer Emilia Romagna, ha infatti stabilito che quel decreto non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che fino al momento in cui si producono i suoi effetti, ossia l’1 gennaio 1987, sono dovute le somme scritte nei Buoni.
Si tratta, ovviamente, di importi modesti, rispetto a quelli promessi. Nel caso di specie, ad esempio, i due ricorrenti riceveranno € 2.724,39. Importi – si diceva – modesti, ma dovuti!
Tutti i possessori di BTP, sia che non li abbiano ancora incassati, sia che, come è accaduto ai due, abbiano già riscosso il Buono con i conteggi del decreto ministeriale, devono sapere che possono ancora ricevere gli interessi maturati dalla data in cui, nel titolo, era previsto il decorso degli interessi fino al l’1 gennaio 1987. Basta solo che siano in possesso di una copia.
Gli uffici di Konsumer sono in tutt’Italia a disposizione di coloro che intendono far valere questo loro diritto.