Agenzia ufficio stampa giovanni franchi

17

giugno

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Vittoria di Konsumer in favore degli azionisti traditi dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa

Importanti decisioni ACF per due investitori: il danno è stato riconosciuto e quantificato. Gli avv.ti Franchi e Di Brindisi hanno già inviato lettere a BAPR con l’intimazione di provvedere al pagamento entro e non oltre sette giorni

Ancora due vittorie + per Konsumer a favore dei “consumatori traditi” che avevano scelto le azioni delle banche popolari pensando a una forma di risparmio sicura. Nonostante le iniziative messe in campo dal Governo, gli effetti non sono però sempre state soddisfacenti ma qualcosa sta cambiando grazie a due recenti decisioni . dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Sono arrivati, infatti, i primi esiti a favore degli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa, i cui titoli hanno perso gran parte del loro valore a causa del loro inserimento nel mercato Hi-MTF, che li rende difficilmente alienabili.

La n. 3829 del 4 giugno 2021 (per un risparmiatore che aveva acquistato azioni ordinarie Banca Agricola Popolare di Ragusa in data 23.3.15 per la complessiva somma di 21.800,0) e la n. 3841 dell’8 giugno 2021 (per uno che le aveva comprate il 12.2.2016 per l’importo di € 17.677,50). In entrambi i casi, il Collegio ha respinto le eccezioni pregiudiziali sollevate dall’Istituto di credito, tra le quali quella di inammissibilità del ricorso per non essere stato provato dal ricorrente – a dire della Banca – l’illiquidità del titolo.

Molti degli azionisti che temevano di aver perduto i loro risparmi si sono rivolti all’Associazione Consumatori Konsumer, nello specifico, agli avvocati Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi, i quali hanno intrapreso la strada della mediazione obbligatoria, conclusasi per tutti con il rifiuto dell’istituto di giungere a un accordo. Sono così iniziati i contenziosi davanti all’ACF, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Secondo l’ACF, non è necessario che le azioni, ancora detenute in portafoglio siano oggettivamente inalienabili. Per quanto attiene al merito, l’Arbitro ha ritenuto provato l’inadempimento dell’intermediario, consistito nella violazione dei doveri informativi. Per il Collegio non è, infatti, sufficiente che l’istituto abbia messo a disposizione dei clienti l’Opuscolo Informativo.

Ancora più grave, sempre per il Collegio, che nell’ordine fosse riportata la dicitura, “l’ordine disposto non è appropriato”, senza che vi fosse la specificazione delle ragioni del difetto di appropriatezza. Di qui per, l’Arbitro, il fondamento della domanda risarcitoria, attenendosi al principio del “più probabile che non” e del “se parte ricorrente fosse stata resa più compiutamente edotta dei profili di criticità sopra richiamati non avrebbe eseguito gli investimenti”.

Per entrambi gli investitori, il danno è stato quantificato in misura pari alla differenza tra il capitale investito e il valore che comunque il ricorrente può ancora ritrarre dalla vendita degli strumenti finanziari in suo possesso e che oggi vengono scambiati attraverso il sistema multimediale Hi-MTF. Operazione, questa, allo stato realizzabile con sufficiente dose di certezza per quantitativi e volumi ridotti ma complessivamente tali da consentire che un ordine di vendita possa trovare soddisfazione.

Gli avv.ti Franchi e Di Brindisi hanno già inviato lettere a BAPR con l’intimazione di provvedere al pagamento entro e non oltre sette giorni. Inoltre, con tutti coloro che si sono già rivolti ai due professionisti per la mediazione obbligatoria, si potrà dare avvio a una causa civile oppure, se lo preferiscono, e con una notevolissima probabilità di vittoria, ricorrere all’ACF.